Contenuti
- 1 Gli orari di visita del medico fiscale per il 2021 non sono cambiati
- 2 È possibile ricevere la visita fiscale se sono in quarantena per COVID?
- 3 I casi in cui è possibile assentarsi durante gli orari di visita fiscale
- 4 Casi di esenzione da visita fiscale INPS
- 5 Sanzioni per assenza alla visita fiscale INPS
- 6 Obblighi del lavoratore per la Visita Fiscale
- 7 Cosa fare se si trascorre il periodo di malattia in un luogo diverso da quello di residenza e domicilio
Gli orari di visita del medico fiscale per il 2021 non sono cambiati
Fasce orarie visite fiscali per dipendenti statali e pubblici
Dipendenti pubblici | Fasce di reperibilità (7 giorni su 7, anche weekend e festivi) |
Mattina | Dalle 10 alle 12 |
Pomeriggio | Dalle 17 alle 19 |
Fasce orarie visite fiscali per dipendenti privati
Dipendenti privati | Fasce di reperibilità (7 giorni su 7, anche weekend e festivi) |
Mattina | Dalle 9 alle 13 |
Pomeriggio | Dalle 15 alle 18 |
Le visite fiscali vengono effettuate tutti i giorni, compreso il week-end, e possono ripetersi più volte durante lo stesso giorno. Gli orari non cambiano rispetto l’anno 2020. Si può ricevere la visita del medico fiscale già dal primo giorno di malattia.
È possibile ricevere la visita fiscale se sono in quarantena per COVID?
Si, è possibile ricevere la visita fiscale se si è in quarantena per COVID, la differenza con una normale visita fiscale è che il medico fiscale è tenuto a verificare la permanenza nell’abitazione del lavoratore in malattia attraverso il citofono, il telefono e altri mezzi di comunicazione a disposizione senza accedere direttamente al domicilio; deve osservare le direttive ministeriali ed evitare l’accesso al domicilio del lavoratore in quarantena per scongiurare possibilità di contagio.
L’INPS, a seguito dei vari DPCM emanati a Marzo e Aprile 2020 disponeva l’equiparazione della quarantena alla tutela da malattia prevista:
Cosa prevede la tutela?
La tutela prevede l’equiparazione a malattia dei periodi di assenza dal lavoro dovuti a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sanità pubblica (messaggio 24 giugno 2020, n. 2584).
Mentre il DPCM del 4 Marzo del 2020 disponeva quanto segue in materia di assenza dal lavoro per lavoratori posti in quarantena (comma d in grassetto):
2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
I casi in cui è possibile assentarsi durante gli orari di visita fiscale
L’assenza alla visita fiscale è giustificata se si è ricoverati in una struttura sanitaria o in un ospedale, in caso di trattamenti di gravi malattie che richiedono cure particolari (malattie cardiache, oncologiche).
È possibile assentarsi anche per le seguenti motivazioni:
- Visita medica presso il proprio medico curante, nel caso in cui l’orario di visita coincida con quello della visita fiscale
- Visitare un familiare ricoverato, nel caso in cui gli orari di visita coincidano con quelli della visita fiscale
- Cure dentistiche urgenti
- Ritiro di referti collegati al certificato di malattia per la quale ci si è assentati dal lavoro
- Cure mediche inerenti alla malattia per cui si è assenti dal lavoro (terapie, iniezioni, fisioterapia, radiografie)
- Situazioni di emergenza che hanno reso necessaria la presenza della persona in un luogo diverso dall’abitazione
Casi di esenzione da visita fiscale INPS
Il proprio medico curante può effettuare l’esonero dalle visite fiscali INPS in caso di alcune patologie, come depressione o cefalea acuta, il cui trattamento terapeutico non permette la permanenza in luoghi chiusi per molto tempo.
Sanzioni per assenza alla visita fiscale INPS
Nel caso di assenza ingiustificata va presentata una giustificazione valida entro quindici giorni dal giorno del ricevimento della prima visita, altrimenti il lavoratore riceve una sanzione del 100% dell’indennità di malattia per i primi dieci giorni.
In caso di mancata giustificazione e assenza alla seconda visita fiscale si riceve una sanzione del 50% dell’indennità residua, in aggiunta alla sanzione dei primi dieci giorni.
In caso di assenza alla terza visita fiscale si perde il contributo economico di indennità di malattia per tutto il periodo restante.
Obblighi del lavoratore per la Visita Fiscale
Il lavoratore ha l’obbligo di reperibilità, è tenuto a prendere tutti gli accorgimenti possibili per permettere al medico fiscale di effettuare la visita nelle fasce di reperibilità, per cui ogni motivazione non giustificata non sarà accolta, ad esempio: il campanello o il citofono non funzionante, il nome non presente sul citofono, il cambio di domicilio non comunicato.
Cosa fare se si trascorre il periodo di malattia in un luogo diverso da quello di residenza e domicilio
In caso di permanenza, durante il periodo di malattia, a un indirizzo diverso da quello di domicilio e residenza, è possibile comunicare al medico di base l’indirizzo dove verrà trascorso il periodo di malattia. Tale indirizzo sarà riportato sul certificato di malattia e verrà trasmesso in automatico all’INPS, che ne terrà conto e invierà la visita fiscale a quell’indirizzo. Può essere il caso in cui una persona stia trascorrendo il periodo di isolamento per il COVID-19 ad un indirizzo di diverso da quello di casa propria.
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Ero in malattia, un pomeriggio alle 18:10 arriva la visita dell’imps, il quale dichiara che io non resideo in quel palazzo, e pertanto non ha lasciato l’avviso. Questo succede il 20 novembre 2017. La mia azienda circa due settimane fa, mi fa recapitare una lettera, dove si dice. Che io non ero in casa al momento del sopralluogo, e pertanto mi verranno tolte 10 giornate. Dal momento che sul citofono c’era il mio nome, perché il medico si è comportato così? E cosa dovrei fare a riguardo oltre che strappargli il fegato?. Sono passati 5 mesi da quando è successo di cui due settimane da quando ne sono venuto a conoscenza.